tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 25311 del 28/11/2014
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Applicabilità all'esercizio di attività di lavoro autonomo - Presupposti - Domanda di rimborso - Prova negativa - Onere a carico del contribuente - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 25311 del 28/11/2014
In tema di IRAP, a norma del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, primo periodo, e 3, comma 1, lettera c), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l'esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, requisito che ricorre - e la cui assenza deve essere provata dall'interessato - quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e, dunque, non risulti inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, ovvero impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'"id quod plerumque accidit", il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, o, comunque, si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva accolto l'istanza di rimborso proposta da un commercialista, sul rilievo che tale attività era stata svolta senza ausilio di dipendenti e con spese non significative per il possesso di beni strumentali, non ricorrendo quindi il requisito dell'autonoma organizzazione).
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 25311 del 28/11/2014