imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - obblighi dei contribuenti - variazione dell'imponibile o dell'imposta - Art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 25987 del 10/12/2014
Procedura di variazione dell'imposta - Omessa specificazione della causale - Limite temporale annuale - Applicabilità. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 25987 del 10/12/2014
In tema di IVA, il ricorso alla procedura di cui all'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - che consente al cedente di portare in detrazione l'imposta quando l'operazione per la quale è stata emessa fattura viene meno in tutto o in parte o se ne riduce l'ammontare - impone che sia specificata, nelle note di variazione, una causale tale da fornire elementi per ricondurre la variazione dell'importo originariamente fatturato tra le ipotesi contemplate dal secondo comma del citato art. 26, sicché, in mancanza di ulteriori elementi valutativi, la restituzione della merce si deve intendere successivamente concordata dalle parti, e la emissione delle successive note di variazione resta assoggettata al limite temporale indicato dal terzo comma dell'art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 25987 del 10/12/2014