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imposta sul valore aggiunto‭ (‬i.v.a.‭) ‬-‭ ‬obblighi dei contribuenti‭ ‬-‭ ‬variazione dell‭'‬imponibile o dell‭'‬imposta‭ ‬-‭ ‬Art.‭ ‬26‭ ‬del d.P.R.‭ ‬n.‭ ‬633‭ ‬del‭ ‬1972‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬25987‭ ‬del‭ ‬10/12/2014

Procedura di variazione dell'imposta‭ ‬-‭ ‬Omessa specificazione della causale‭ ‬-‭ ‬Limite temporale annuale‭ ‬-‭ ‬Applicabilità.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬25987‭ ‬del‭ ‬10/12/2014‭


In tema di IVA,‭ ‬il ricorso alla procedura di cui all'art.‭ ‬26‭ ‬del d.P.R.‭ ‬26‭ ‬ottobre‭ ‬1972,‭ ‬n.‭ ‬633‭ ‬-‭ ‬che consente al cedente di portare in detrazione l'imposta quando l'operazione per la quale‭ ‬è stata emessa fattura viene meno in tutto o in parte o se ne riduce l'ammontare‭ ‬-‭ ‬impone che sia specificata,‭ ‬nelle note di variazione,‭ ‬una causale tale da fornire elementi per ricondurre la variazione dell'importo originariamente fatturato tra le ipotesi contemplate dal secondo comma del citato art.‭ ‬26,‭ ‬sicché,‭ ‬in mancanza di ulteriori elementi valutativi,‭ ‬la restituzione della merce si deve intendere successivamente concordata dalle parti,‭ ‬e la emissione delle successive note di variazione resta assoggettata al limite temporale indicato dal terzo comma dell'art.‭ ‬26‭ ‬del d.P.R.‭ ‬n.‭ ‬633‭ ‬del‭ ‬1972.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬25987‭ ‬del‭ ‬10/12/2014‭