imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - determinazione dell'imposta - detrazioni - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Sentenza n. 25531 del 02/12/2014
Imposta pagata a monte concernente beni o servizi relativi al successivo compimento di operazioni esenti - Diritto alla detrazione in capo all'operatore finale - Condizioni - Onere della prova a carico del contribuente - Oggetto - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Sentenza n. 25531 del 02/12/2014
In tema di IVA, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ed in conformità all'art. 17 della VI direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 (come costantemente interpretata dalla giurisprudenza della Corte Europea), immediatamente applicabile nell'ordinamento interno già prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 313, non è ammessa la detrazione dell'imposta pagata a monte per l'acquisto o l'importazione di beni, o per conseguire la prestazione di servizi afferenti al successivo compimento di operazioni esenti o comunque non soggette ad imposta, atteso che, ai fini della detrazione, non è sufficiente che le dette operazioni attengano all'oggetto dell'impresa, ma è necessario che esse siano, a loro volta, assoggettabili all'iva. Ne consegue che al contribuente non spetta il rimborso richiesto se non prova che il fornitore non ha potuto detrarre l'iva sull'acquisto dei medesimi beni, per essere a sua volta gestore di attività esente. (Nella specie, la S. C., nell'enunciare il principio, ha rilevato che il contribuente nel corso del giudizio aveva omesso di dimostrare l'esistenza di operazioni imponibili, anche relative ad annualità successive, direttamente correlate ai costi sostenuti per le quali si poteva desumere l'esistenza di un diritto alla detrazione).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Sentenza n. 25531 del 02/12/2014