imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - territorialità dell'imposta - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 27303 del 23/12/2014 doppia
Locazione finanziaria di mezzi di trasporto - Luogo di esecuzione della prestazione. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 27303 del 23/12/2014
In tema di IVA, si considerano effettuate nel territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 7, quarto comma, lett. F), del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, vigente "ratione temporis", le prestazioni derivanti da contratti di locazione finanziaria di mezzi di trasporto utilizzati in Italia o in altro Stato membro: ciò avviene quando i veicoli sono concessi, come nella specie, da una società avente sede in Italia ad una società avente sede in ambito comunitario, dovendosi intendere in senso economico-aziendale il luogo di utilizzazione dei beni, che, quindi, coincide con quello della sede della società che ne ha la disponibilità, mentre sono irrilevanti gli itinerari concretamente percorsi dai veicoli.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 27303 del 23/12/2014