imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - territorialità dell'imposta - cessioni di beni - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 26466 del 17/12/2014
Cessioni intracomunitarie - Non imponibilità - Condizioni - Indicazione di codice identificativo cessato - Conseguenze - Irrilevanza della mera irregolarità formale. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 26466 del 17/12/2014
In tema di IVA, le cessioni intracomunitarie sono effettuate in regime di non imponibilità, ex art. 50, commi 1 e 2, del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, in legge 29 ottobre 1993, n. 427, così consentendo il pagamento dell'imposta nel solo Stato dell'unione Europea in cui il bene è destinato al consumo, anche nel caso in cui negli elenchi riepilogativi che gli operatori intracomunitari sono tenuti a compilare sia riportato un codice identificativo cessato del corrispondente comunitario, incorrendosi altrimenti nel divieto di doppia tassazione, atteso che si tratta di un requisito formale la cui mancata o non corretta indicazione assume specifico rilievo, ai fini del diniego della non imponibilità della cessione, esclusivamente qualora impedisca la dimostrazione certa della sussistenza dei requisiti sostanziali dell'operazione intracomunitaria.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 26466 del 17/12/2014