accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - accertamenti e controlli - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 428 del 14/01/2015
Società - Movimenti bancari - Prova presuntiva basata sullo stretto rapporto familiare e composizione del gruppo sociale - Riferibilità all'attività economica della società contribuente - Necessità - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 428 del 14/01/2015
In tema di imposte sui redditi, lo stretto rapporto familiare e la composizione ristretta del gruppo sociale è sufficiente a giustificare, salva la prova contraria, la riferibilità delle operazioni riscontrate sui conti correnti bancari di tali soggetti all'attività economica della società sottoposta a verifica, sicché in assenza di prova di attività economiche svolte dagli intestatari dei conti, idonee a giustificare i versamenti e i prelievi riscontrati, ed in presenza di un contestuale rapporto di collaborazione con la società, deve ritenersi soddisfatta la prova presuntiva a sostegno della pretesa fiscale, con spostamento dell'onere della prova contraria sul contribuente. (Nella specie, la S.C. ha enunciato il principio con riferimento a conti bancari intestati ad amministratori, legati da evidenti rapporti di parentela, e nessuno degli intestatari svolgeva attività economica idonea a giustificare simili importi reddiduali).
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 428 del 14/01/2015