Deducibilità delle perdite su crediti - Elementi offerti dal contribuente per ritenere il credito di difficile esazione - Valutazione di fatto incensurabile in cassazione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 403 del 14/01/2015
In tema di contenzioso tributario, per la deducibilità delle perdite su crediti ai fini fiscali, non correlate all'assoggettamento del debitore a procedure concorsuali, il contribuente, che voglia portare in deduzione la perdita, è tenuto a fornire elementi inequivoci per ritenere il credito di difficile esazione, la cui ponderazione integra una valutazione di fatto incensurabile in sede di legittimità.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 403 del 14/01/2015