riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalità di riscossione - versamento diretto - rimborsi - termini - Corte di Cassazione, Sez. 6
Domanda di rimborso - Termine di decadenza previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Versamenti diretti - Portata generale - Distinzione dalle ipotesi di ritenuta diretta – Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Sentenza n. 111 del 09/01/2015
In tema di rimborso delle imposte, il termine di decadenza previsto dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ha portata generale, riferendosi a qualsiasi ipotesi di indebito correlato all'adempimento dell'obbligazione tributaria, qualunque sia la ragione per cui il versamento è in tutto o in parte non dovuto, e quindi ad errori tanto connessi ai versamenti, quanto riferibili all'"an" o al "quantum" del tributo, ovvero a ritenute alla fonte, mentre il termine ordinario di cui all'art. 37 del d.P.R. citato è applicabile alle sole ipotesi di ritenuta diretta, operata dalle Amministrazioni dello Stato nei confronti dei propri dipendenti. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, che non aveva rilevato la decadenza ex art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 della pretesa restitutoria relativa ad IRPEF versata mediante ritenuta alla fonte effettuata dal datore di lavoro in occasione dell'erogazione di un incentivo all'esodo).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Sentenza n. 111 del 09/01/2015