tributi (in generale) - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - procedimento di primo grado - ricorso introduttivo - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n.
Contestazione della pretesa tributaria - Impugnazione di iscrizione ipotecaria - Azione proposta direttamente nei confronti dell'ente creditore - Concessionario vincolato alla decisione del giudice quale "adiectus solutionis causa" - Azione svolta direttamente nei confronti del concessionario - Chiamata in causa dell'ente creditore - Necessità - Individuazione non corretta del legittimato passivo - Irrilevanza - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 97 del 08/01/2015
La contestazione della pretesa tributaria attuata mediante impugnazione dell'iscrizione ipotecaria conseguente ad una cartella di pagamento può essere svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore ed il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di "adiectus solutionis causa", mentre se l'azione è proposta nei confronti del concessionario, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, ha l'onere di chiamare in causa l'ente creditore, in quanto non ricorre nei motivi di litisconsorzio necessario, sicchè l'erronea individuazione del legittimato passivo non determina l'inammissibilità della domanda.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 97 del 08/01/2015