tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - sanzioni - sanzioni pecuniarie - violazioni dell'obbligo di fatturazione - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 26183
Cessionario o committente - Obbligo di regolarizzare l'operazione - Contenuto - Estensione all'errore valutativo - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 26183 del 12/12/2014
In tema di IVA, l'art. 6, comma 8, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, in base al quale il cessionario di un bene o il committente di un servizio è tenuto a "regolarizzare" l'operazione imponibile posta in essere dal cedente o dal prestatore senza emissione di fattura o con fattura irregolare, implica il solo obbligo di verificarne la regolarità formale, con riferimento al dato cronologico della ricezione della fattura "nei termini di legge" ed alla sussistenza dei suoi requisiti essenziali, individuati dall'art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e non esige invece il controllo sostanziale della corretta qualificazione fiscale dell'operazione, come si desume dalla circostanza che l'esenzione del cessionario/committente dall'irrogazione della sanzione pecuniaria è subordinata al pagamento della "maggiore imposta eventualmente dovuta" proprio in base ai dati risultanti dallo stesso documento (aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile) e non a quello dell'intera imposta dovuta in base alla corretta valutazione della qualificazione fiscale dell'operazione.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 26183 del 12/12/2014