imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - accertamento e riscossione - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 24795 del 21/11/2014
Socio di società di persone - Accertamento nei confronti della società - Notificazione al socio - Necessità - Esclusione - Impugnazione - Litisconsorzio necessario con i soci - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Opponibilità al socio illimitatamente responsabile del titolo esecutivo giudiziale formatosi in un giudizio nei confronti della società - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 24795 del 21/11/2014
L'accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso di impugnazione, la necessità del "simultaneus processus" nei confronti dei soci e, quindi, un litisconsorzio necessario, mancando un meccanismo analogo a quello previsto dagli artt. 40, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, di unicità di accertamento ed automatica imputazione dei redditi della società ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili, con connessa comunanza di base imponibile tra i tributi a carico della società e dei soci. Ne consegue che la sentenza che abbia definitivamente accertato il credito tributario della società costituisce titolo esecutivo anche contro il socio illimitatamente responsabile, cui è opponibile senza che sia necessario notificargli l'atto impositivo originario e/o gli atti amministrativi e/o processuali conseguenti, in quanto dall'esistenza dell'obbligazione sociale deriva necessariamente la responsabilità del socio.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 24795 del 21/11/2014