contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento – Art. 6, comma 4, della legge n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente) - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n.
Dovere dell'amministrazione di esibire un documento in suo possesso - Applicabilità al processo tributario - Condizioni. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 958 del 21/01/2015
In tema di contenzioso tributario, l'art. 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, secondo cui non possono essere chiesti al contribuente documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, dovendo tali documenti ed informazioni essere acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, costituisce espressione di un principio generale applicabile anche al processo tributario, e presuppone che la documentazione sia già sicuramente in possesso dell'amministrazione finanziaria o che, comunque, il contribuente ne dichiari e provi l'avvenuta trasmissione all'amministrazione stessa.Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 958 del 21/01/2015