riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalità di riscossione - riscossione coattiva - espropriazione forzata - espropriazione immobiliare -
Esecuzione immobiliare esattoriale ex artt. 78 e segg. del d.P.R. n. 602 del 1973, n. 602, anteriormente alle modifiche di cui al d.l. n. 69 del 2013 - Pignoramento di diritto reale su immobile di provenienza ereditaria - Mancata trascrizione dell'accettazione dell'eredità - Oneri conseguenti ai fini della vendita del bene. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11638 del 26/05/2014
In materia di espropriazione immobiliare esattoriale (ai sensi degli artt. 78 e segg. del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dal d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98), qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l'accettazione dell'eredità non sia stata trascritta a cura dell'erede-debitore esecutato, l'agente della riscossione, prima di disporre la vendita ai sensi del citato art. 78, può richiedere, a sua cura e spese, la trascrizione dell'atto comportante accettazione tacita dell'eredità, che risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente, mentre se l'atto che presupponga la volontà di accettare non sia trascrivibile, ovvero se l'acquisto della qualità di erede sia seguito "ex lege" agli effetti degli artt. 485 o 527 cod. civ., la vendita potrà essere disposta soltanto dopo che la qualità di erede del debitore esecutato sia stata accertata con sentenza.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11638 del 26/05/2014