riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalità di riscossione - versamento diretto - rimborsi - termini - Corte di Cassazione, Sez. U,
Rimborso di imposta dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea - Termine decadenziale ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 - Decorrenza - Dalla data del versamento o dall'effettuazione della ritenuta - Fondamento - Efficacia retroattiva della pronuncia della Corte di Giustizia - Limite dei rapporti esauriti - Operatività. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 13676 del 16/06/2014
Il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e decorrente dalla "data del versamento" o da quella in cui "la ritenuta è stata operata", opera anche nel caso in cui l'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia, atteso che l'efficacia retroattiva di detta pronuncia - come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale - incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorché sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 13676 del 16/06/2014