tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - determinazione del reddito - plusvalenze patrimoniali - Corte di Cassazione, Se
Plusvalenza da cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria - Adozione strumento urbanistico generale anche non operativo - Necessità - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 13142 del 11/06/2014
In tema di imposte sui redditi, ai fini dell'applicabilità dell'art. 81, comma 1, lett. b), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come interpretato dal d.l. 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e della tassazione delle plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, occorre che sussista un effettivo strumento urbanistico di pianificazione territoriale generale, adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione degli strumenti attuativi del medesimo, e quindi che sia già intervenuta, quanto meno, l'approvazione di una variante al piano regolatore generale. (Nella specie, la S.C. ha riformato la sentenza impugnata che aveva, invece, ritenuto legittima una siffatta tassazione benchè, al momento della stipula dell'atto di compravendita, il terreno non risultasse ancora inserito in un piano urbanistico particolareggiato).
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 13142 del 11/06/2014