tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - prescrizione e decadenza - decadenza dell'azione della finanza - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 13149 del 11/06/2014
Immobili non ancora iscritti in catasto - Trasferimento - Determinazione del valore finale - Applicazione del criterio di valutazione automatica - Maggiore imposta liquidata - Natura complementare - Conseguenze - Notifica dell'avviso di rettifica e liquidazione - Termini - Sospensione ex art. 11, comma 1, della legge n. 289 del 2002 - Applicabilità. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 13149 del 11/06/2014
In tema di imposta di registro, qualora il contribuente abbia manifestato la volontà di avvalersi del criterio di valutazione automatica previsto dall'art. 12 del d.l 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, in riferimento ad un immobile non ancora iscritto in catasto, la maggiore imposta liquidata dall'Ufficio a seguito dell'attribuzione della rendita catastale ha natura d'imposta complementare, dal momento che la sua determinazione non ha luogo sulla base di elementi desunti dall'atto o comunque indicati dalle parti, ma richiede un'attività ulteriore dell'Amministrazione, avente rilevanza non meramente interna, e produttiva di atti autonomamente impugnabili, sicchè, anche in tale ipotesi, il termine di decadenza previsto dall'art. 76, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ai fini della notifica dell'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta, è soggetto alla sospensione di cui all'art. 11, comma 1, della legge 27 dicembre 1992, n. 289.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 13149 del 11/06/2014