tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - accertamenti e controlli - rettifica delle dichiarazioni - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 14068 del 20
Redditi d'impresa - Accertamento induttivo - Provvedimento di rettifica - Motivazione - Adeguatezza - Sufficienza - Presunzione di legittimità dell'operato degli accertatori - Onere a carico del contribuente - Mera invocazione dell'apparente regolarità delle annotazioni contabili - Insufficienza - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 14068 del 20/06/2014
In tema di accertamento induttivo dei redditi d'impresa, consentito dall'art. 39, primo comma, lett. d) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 sulla base del controllo delle scritture e delle registrazioni contabili, l'atto di rettifica, qualora l'ufficio abbia sufficientemente motivato, specificando gli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio e dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, è assistito da presunzione di legittimità circa l'operato degli accertatori, nel senso che null'altro l'ufficio è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l'onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate,anche in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse, senza che sia sufficiente invocare l'apparente regolarità delle annotazioni contabili, perché proprio una tale condotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioni inesistenti o di valore di gran lunga eccedente quello effettivo.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 14068 del 20/06/2014