imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - territorialità dell'imposta - cessioni di beni - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 21183 del 08/10/2014
Cessioni intracomunitarie - Adempimenti ex art. 50 del d.l. n. 331 del 1993 - Indicazione negli elenchi riepilogativi di una partita IVA dell'acquirente comunitario cessata - Conseguenze - Diniego del regime di non imposizione dell'operazione - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 21183 del 08/10/2014
In tema di IVA, le cessioni intracomunitarie sono effettuate, ex art. 50, commi 1 e 2, del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in regime di non imponibilità - così consentendo il pagamento dell'imposta nel solo Stato dell'Unione Europea nell'ambito del quale il bene è destinato al consumo - anche nel caso in cui negli elenchi riepilogativi che gli operatori intracomunitari sono tenuti a compilare ai sensi dell'art. 50, comma 6, del citato d.l. venga riportata una partita IVA del corrispondente comunitario cessata, atteso che una siffatta indicazione, così come l'ipotesi della sua omissione, non è sanzionata dalla legge e che, diversamente opinando, l'operazione verrebbe sottoposta ad una doppia imposizione (nel paese di origine dei beni ed in quello di destinazione degli stessi).
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 21183 del 08/10/2014