contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 20911 del 03/10/2014
Agenzia delle entrate - Uffici periferici - Legittimazione processuale - Sussistenza - Fondamento - Potere rappresentativo - Titolarità - Direttore dell'ufficio periferico o persona da lui delegata. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 20911 del 03/10/2014
In tema di contenzioso tributario, la legittimazione processuale degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate trova fondamento nelle norme del "regolamento di amministrazione" n. 4 del 2000, adottato ai sensi dell'art. 66 del d.lgs. 30 lugolio 1999, n. 300; ne consegue che agli uffici periferici va riconosciuta la posizione processuale di parte e l'accesso alla difesa davanti alle commissioni tributarie, permanendo la vigenza degli artt. 10 e 11 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. In tal caso essi possono essere rappresentati tanto dal rispettivo direttore, quanto da altra persona da lui delegata.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 20911 del 03/10/2014