tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - accertamento e riscossione - attribuzioni e poteri degli uffici i.v.a. - Società di capitali – Corte di Cassazione, Sez. 5, Sen
Movimenti bancari - Conti intestati ai legali rappresentanti, amministratori di fatto e soci - Riferibilità alla società contribuente - Presunzione - Sussistenza - Condizioni. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 20668 del 01/10/2014
In tema di accertamento dell'IVA, i movimenti bancari operati sui conti personali di soggetti legati al contribuente da stretto rapporto familiare o da particolari rapporti contrattuali (nella specie, l'amministratore unico della società, il suo gestore di fatto e la figlia di quest'ultimo nonché socia) possono essere riferiti al contribuente, salva la prova contraria a suo carico, al fine di determinarne i maggiori ricavi non dichiarati, in quanto tali rapporti di contiguità rappresentano elementi indiziari che assumono consistenza di prova presuntiva legale, ove il soggetto formalmente titolare del conto non sia in grado di fornire indicazioni sulle somme prelevate o versate e non disponga di proventi diversi o ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla gestione dell'attività imprenditoriale.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 20668 del 01/10/2014