Tributi (in generale) - disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - agevolazioni di carattere territoriale - disposizioni speciali per particolari territori – Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 16711 del 12/08/2015
Investimenti nella aree svantaggiate - Credito d'imposta ai sensi della legge n. 388 del 2000 - Fruizione - Condizioni - Art. 62, comma 1, lett. a) della legge n. 289 del 2002 - Onere dell'invio telematico della informativa sul contenuto dell'investimento - Termine del 28 febbraio 2003 - Previsione a pena di decadenza - Ragioni. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 16711 del 12/08/2015
L'imprenditore ammesso a beneficiare, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 388 del 2000, dei contributi, concessi sotto forma di credito d'imposta, per l'effettuazione di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del Paese, decade da tale beneficio ove abbia omesso di presentare (come previsto dall'art. 62, comma 1, lettera e), della legge n. 289 del 2002), nel termine del 28 febbraio 2003, la comunicazione telematica avente ad oggetto le informazioni sul contenuto e la natura dell'investimento effettuato (cd. "modello CVS"), trattandosi di termine previsto a pena di decadenza, non avendo, altrimenti, alcun senso la sua previsione ove il beneficio del contributo fosse subordinato alla realizzazione dell'investimento, e non anche all'invio della comunicazione telematica.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 16711 del 12/08/2015