Cessione di credito a garanzia di un precedente finanziamento - Tassazione separata - Imposta di registro in misura proporzionale - Applicabilità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 16417 del 05/08/2015
La cessione del credito stipulata per finalità di garanzia, con atto cronologicamente successivo ad un contratto di apertura di credito, sconta l'imposta di registro in misura proporzionale, trattandosi di un negozio collegato al precedente finanziamento, caratterizzato da una sua autonoma causa, ed escluso dal campo di applicazione dell'IVA per l'assenza di una prestazione remunerata.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 16417 del 05/08/2015