Tributi (in generale) - condono fiscale. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 16400 del 05/08/2015
Definizione delle liti pendenti ex art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Accoglimento della domanda di definizione con pagamento rateale - Versamento della sola prima rata. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 16400 del 05/08/2015
Definizione - Sufficienza - Conseguenze - Attestazione dell'ufficio finanziario di avvenuto pagamento ai fini della dichiarazione di estinzione del giudizio - Riferimento al versamento della sola prima rata. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 16400 del 05/08/2015
In tema di condono fiscale, dal sistema della legge n. 289 del 2002 - come emerge dalle disposizioni di cui agli artt. 7, comma 5, ultimo periodo, 8, comma 3, quinto periodo, 9, comma 12, secondo periodo, e comma 19, quarto periodo, 15, comma 5, terzo periodo, e 15, comma 2 - si ricava che, nelle ipotesi di rateizzazione dell'importo dovuto, per la definizione della lite pendente è sufficiente l'accettazione da parte dell'ufficio competente della relativa domanda presentata dal contribuente, seguita dal versamento della prima delle rate in cui sia eventualmente ripartito il pagamento degli importi richiesti dalla norma, determinando tali condizioni la definitiva sostituzione dell'obbligazione, assunta dal contribuente con la domanda di condono, a quella tributaria, oggetto della lite pendente. Pertanto, nell'ipotesi di accoglimento della domanda di definizione della lite pendente con pagamento rateale, l'attestazione relativa al "pagamento integrale di quanto dovuto", prescritta dal comma 8 dell'art. 16 ai fini dell'estinzione del giudizio, deve intendersi riferita all'avvenuto pagamento della prima delle rate previste, che è atto da solo sufficiente a determinare la definizione della lite pendente.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 16400 del 05/08/2015