Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone giuridiche (i.r.p.e.g.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - determinazione – Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 18392 del 18/09/2015
Operazioni con società estere infra-gruppo ("transfer pricing") - Disciplina di cui all'art. 76, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Finalità - Valutazione in base al "valore normale" - Onere della prova - Distribuzione e contenuto. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 18392 del 18/09/2015
In tema di determinazione del reddito d'impresa, la normativa di cui all'art. 76, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986 (ora 110, comma 7), non integra una disciplina antielusiva in senso proprio, ma è finalizzata alla repressione del fenomeno economico del "transfer pricing" (spostamento d'imponibile fiscale a seguito di operazioni tra società appartenenti al medesimo gruppo e soggette a normative nazionali differenti) in sé considerato, sicché la prova gravante sull'Amministrazione finanziaria non riguarda la maggiore fiscalità nazionale o il concreto vantaggio fiscale conseguito dal contribuente, ma solo l'esistenza di transazioni, tra imprese collegate, ad un prezzo apparentemente inferiore a quello normale, incombendo, invece, sul contribuente, giusta le regole ordinarie di vicinanza della prova ex art. 2697 c.c. ed in materia di deduzioni fiscali, l'onere di dimostrare che tali transazioni siano intervenute per valori di mercato da considerarsi normali alla stregua di quanto specificamente previsto dall'art. 9, comma 3, del menzionato decreto.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 18392 del 18/09/2015