Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - dichiarazione annuale - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18180 del 16/09/2015
Natura - Dichiarazione di scienza - Emendabilità - Limiti - Concessione di benefici fiscali - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18180 del 16/09/2015
Sebbene le denunce dei redditi costituiscano di norma delle dichiarazioni di scienza e come tali possano essere emendate dal contribuente in presenza di errori che lo espongano al pagamento di tributi maggiori, tuttavia, qualora la legge subordini la concessione di un beneficio fiscale ad una precisa manifestazione di volontà del contribuente da compiersi attraverso la compilazione di un modulo, detta dichiarazione assume il valore di atto negoziale, come tale irretrattabile anche in caso di errore (in quanto recante indicazioni volte a mutare la base imponibile e come tali inidonee a costituire oggetto di un mero errore formale), salvo che il contribuente dimostri che lo stesso fosse conosciuto o conoscibile da parte dell'Amministrazione. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto che, una volta scaduto il termine concesso dall'art. 2 del d.P.R. n. 195 del 1999, non sia emendabile la dichiarazione ai fini IVA di adeguamento agli studi di settore, effettuata tramite la compilazione del quadro VA42, nonostante l'omessa compilazione dei quadri implicanti l'adeguamento agli studi di settore ai fini dell'imposta sui redditi).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18180 del 16/09/2015