Riscossione frazionata dei tributi - Applicabilità all'ICI - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19015 del 24/09/2015
In tema di contenzioso tributario, la disposizione di cui al comma 1 dell'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, riguardante il pagamento dei tributi in pendenza del processo, facendo riferimento ai soli "casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo", non si applica all'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto per tale tributo non opera l'istituto della riscossione frazionata (previsto dall'art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973, poi abrogato dall'art. 37 del d.lgs. n. 46 del 1999), sicché è legittima l'emissione della cartella di pagamento per l'intero anche nel corso del giudizio d'impugnazione del relativo avviso di accertamento.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19015 del 24/09/2015