Tributi (in generale) - repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - sanzioni civili e amministrative - pena pecuniaria - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18740 del 22/09/2015
Atto di contestazione ed irrogazione delle sanzioni - Natura - Atto autonomo rispetto al profilo tributario - Definizione agevolata ex art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 - Successiva impugnazione dell'avviso di accertamento dell'imposta - Decisione favorevole al contribuente - Ripetibilità della somma versata bonariamente - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18740 del 22/09/2015
In materia di violazioni di norme tributarie, l'atto di contestazione ed irrogazione delle sanzioni è autonomo rispetto al procedimento di accertamento del tributo cui le sanzioni ineriscono, sicché, qualora il contribuente abbia optato, ex art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, per la definizione agevolata di queste ultime, va esclusa la ripetizione delle somme pagate bonariamente a prescindere dall'esito del processo avente ad oggetto l'avviso di accertamento relativo alle imposte (nella specie, favorevole al contribuente), dovendosi ritenere definitivamente chiuso, a quel momento, il rapporto tra contribuente e fisco in ordine alle altre conseguenze sanzionatorie delle violazioni già rilevate.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18740 del 22/09/2015