Violazione del contraddittorio anticipato - Eccezione in senso stretto - Differenza con la mera difesa - Conseguenze. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 19414 del 30/09/2015
In tema di contenzioso tributario, è inammissibile, ove proposta per la prima volta in appello, la censura di nullità del provvedimento impugnato per mancato espletamento del contraddittorio anticipato con il contribuente, atteso che si tratta un'eccezione in senso stretto, categoria che ricomprende tutti i vizi d'invalidità dell'atto impositivo per difetto di elementi formali essenziali, incompetenza o violazione di norme sul procedimento, mentre solo la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa tributaria si risolve in una mera difesa, estranea al divieto di cui all'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 19414 del 30/09/2015