Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone giuridiche (i.r.p.e.g.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - determinazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 9709 del 13/05/2015
"Transfer princing" - Valore normale dei corrispettivi - Individuazione - Criteri. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 9709 del 13/05/2015
In tema di determinazione del reddito d'impresa, il "valore normale" dei corrispettivi, nelle transazioni tra imprese appartenenti ad un medesimo gruppo multinazionale, ai sensi dell'art. 76 (ora 110) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere desunto da una comparazione fortemente contestualizzata sotto il profilo qualitativo, commerciale, temporale e locale, finalizzata ad individuare un valore medio da cui deve essere espunto solo il fattore destabilizzante della non concorrenzialità, sicché costituiscono criteri prioritari i listini o le tariffe del soggetto che ha fornito i beni o servizi e, in mancanza, le mercuriali o i listini delle camere di commercio e le tariffe professionali, tenuto conto degli sconti d'uso, o, in caso di prezzi imposti, i provvedimenti in vigore, ed, infine, in assenza di tali elementi, i dati oggettivamente significativi e numericamente apprezzabili, che è onere del contribuente allegare.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 9709 del 13/05/2015