Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tassa raccolta di rifiuti solidi urbani interni – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 9731 del 13/05/2015
Esonero dalla privativa comunale ex art. 21, comma 7, del d.lgs. n. 22 del 1997 (cd. Decreto Ronchi) - Presupposti. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 9731 del 13/05/2015
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), l'esonero dalla privativa comunale, previsto dall'art. 21, comma 7, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (cd. Decreto Ronchi), in caso di avviamento al recupero dei rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani direttamente da parte del produttore, determina non già la riduzione della superficie tassabile, prevista dall'art. 62, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per il solo caso di rifiuti speciali (non assimilabili o non assimilati), bensì il diritto ad una riduzione tariffaria determinata in concreto, a consuntivo, in base a criteri di proporzionalità rispetto alla quantità effettivamente avviata al recupero, ponendosi a carico dei produttori di rifiuti assimilati l'onere della prova dell'avviamento al recupero dei rifiuti stessi.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 9731 del 13/05/2015