Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone giuridiche (i.r.p.e.g.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - in genere – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10927 del 27/05/2015
Determinazione del reddito - Cessione di azienda - Passività connesse al trattamento di fine rapporto dei lavoratori e/o dell'indennità suppletiva degli agenti - Accollo da parte del cessionario - Ammortamento delle stesse a titolo di avviamento - Possibilità - Esclusione - Ragioni. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10927 del 27/05/2015
In tema d'imposta sui redditi, in ipotesi di cessione d'azienda (o di un ramo di essa), la passività costituita dall'entità del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti trasferiti e/o dall'indennità di preavviso e suppletiva di clientela degli agenti, che matura come tale in capo al cedente e, con la stessa natura, è trasferita al cessionario, è ontologicamente diversa dall'avviamento, il cui valore costituisce un elemento patrimoniale attivo per il solo acquirente, trovando la sua causa genetica nella sua acquisizione a titolo oneroso. Ne consegue che a tale passività non può essere esteso il trattamento fiscale dell'avviamento e, quindi, il costo per essa sopportato non può essere oggetto di ammortamento, secondo le regole previste dall'art. 75 (ora 109) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10927 del 27/05/2015