Redditi da lavoro dipendente - Avviso di accertamento - Qualificazione delle somme come "emolumenti", senza ulteriori specificazioni - Sufficienza - Esclusione - Ragioni. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10579 del 22/05/2015
In tema di imposte dirette, l'avviso di accertamento del reddito da lavoro dipendente, con il quale si contesta l'omessa dichiarazione di una somma percepita dal datore di lavoro, non può limitarsi, ai sensi dell'art. 42, comma secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, alla generica qualificazione della somma stessa come "emolumento", senza ulteriori specificazioni, e ciò in quanto l'emolumento è un fenomeno di genere, del quale, per la validità dell'avviso di accertamento, deve essere indicata la specie reddituale.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10579 del 22/05/2015