Atto impugnato - Obbligo d'indicare autorità, modalità e termine per impugnare - Errore informativo - Conseguenze - Rimessione in termini del contribuente che vi abbia aderito - Ammissibilità - Riflessi sul riparto di giurisdizione - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10520 del 21/05/2015
In tema di contenzioso tributario, l'erronea indicazione nell'atto impugnato dell'organo giurisdizionale, competente a conoscere il ricorso, può giustificare la rimessione in termini del contribuente che vi abbia fatto affidamento, ma non incide sul riparto di giurisdizione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10520 del 21/05/2015