Tributi (in generale) - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - in genere – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 12525 del 17/06/2015
Produzione di documenti redatti in lingua straniera - Nomina di un traduttore - Obbligo o discrezionalità del giudice - Condizioni - Omessa valutazione di documento prodotto in lingua straniera - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 12525 del 17/06/2015
Procedimento civile - atti e provvedimenti in genere - in genere - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 12525 del 17/06/2015
Nel processo tributario, come in quello civile, la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non anche per i documenti prodotti dalle parti, relativamente ai quali il giudice ha, pertanto, la facoltà, e non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore ex art. 123 cod. proc. civ., di cui si può fare a meno allorché non vi siano contestazioni sul contenuto del documento o sulla traduzione giurata allegata dalla parte e ritenuta idonea dal giudice, mentre, al di fuori di queste ipotesi, è necessario procedere alla nomina di un traduttore, non potendosi ritenere non acquisiti i documenti prodotti in lingua straniera.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 12525 del 17/06/2015