Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - accertamento e riscossione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11425 del 03/06/2015
Detrazione sulle operazioni passive - Condizioni - Inerenza e strumentalità dell'immobile acquistato legata alla categoria catastale - Successiva messa a rendita - Irrilevanza - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11425 del 03/06/2015
In tema di IVA, in base alla disciplina di cui agli artt. 4 e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta addebitata al cedente è detraibile dal cessionario solo nel caso in cui il bene acquistato dal cessionario imprenditore (nella specie, un immobile accatastato in categoria A10 - uffici o studi privati) sia concretamente destinato all'esercizio dell'impresa e sia inerente a detto esercizio (nella specie, commercio all'ingrosso di frutta), mentre non è sufficiente il requisito astratto della mera "strumentalità per natura" del bene, dovendosi escludere che assuma rilievo la messa a rendita del bene operata successivamente all'acquisto, tanto più per operazioni non rientranti nell'oggetto sociale (nella specie, concedendolo in locazione).
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11425 del 03/06/2015