Imposta di registro in misura fissa - Trasferimenti immobiliari in favore delle Autorità portuali - Applicabilità dell'agevolazione - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 20029 del 07/10/2015
In tema d'imposta di registro, relativa ad atti traslativi di proprietà di beni immobili in favore delle Autorità portuali, non è applicabile il beneficio della registrazione a tassa fissa, ai sensi dell'art. 1, comma 1, parte prima, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 (nel testo applicabile "ratione temporis"), difettando il requisito della territorialità del soggetto pubblico acquirente, atteso che il territorio non assurge ad elemento costitutivo delle Autorità portuali, ma funge unicamente da ambito di delimitazione della relativa competenza di gestione del demanio marittimo
Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 20029 del 07/10/2015