Tributi (in generale) - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 19611 del 01/10/2015
Estinzione di società per cancellazione dal registro delle imprese - Effetti - Prosecuzione del processo nei confronti degli ex soci - Esclusione nel giudizio di legittimità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 19611 del 01/10/2015
Il processo tributario iniziato nei confronti di una società successivamente estintasi per cancellazione dal registro delle imprese non può proseguire nel giudizio di cassazione ad opera o nei confronti degli ex-soci, poiché essi rispondono del pagamento di tali imposte, ex art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, solo se abbiano ricevuto beni sociali dagli amministratori nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione o dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, e nei limiti del valore di detti beni, per cui l'accertamento tali circostanze comporta un ampliamento del "thema decidendum" e del "thema probandum" non consentito in sede di legittimità.
Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 19611 del 01/10/2015