Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - determinazione del reddito - plusvalenze patrimoniali – Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 19622 del
Plusvalenza da cessione d'azienda - Valore dell'avviamento determinato ai fini dell'imposta di registro - Carattere vincolante per l'amministrazione finanziaria - Sussistenza - Conseguenze - Presunzione di corrispondenza tra tale valore e il prezzo reale - Prova contraria a carico del contribuente. Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 19622 del 01/10/2015
In tema di accertamento, ai fini IRPEF, delle plusvalenze patrimoniali realizzate a seguito di cessione di azienda, il valore dell'avviamento, determinato in via definitiva ai fini dell'imposta di registro, assume carattere vincolante per l'Amministrazione finanziaria. Ne consegue che può legittimamente presumersi la corrispondenza di tale valore con il prezzo reale, spettando, invece, al contribuente la prova del diverso valore in applicazione di un minor coefficiente legale di calcolo, sempre che si tratti di dati rigorosamente dimostrativi e fondati su riscontri obiettivi.
Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 19622 del 01/10/2015