Accisa armonizzata - Rimborso - Avvenuta traslazione del tributo - Arricchimento dell'operatore in conseguenza del rimborso - Fatti impeditivi del diritto - Conseguenze - Onere della prova a carico dell'Amministrazione finanziaria. Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 19618 del 01/10/2015
In tema di richiesta di rimborso di un'accisa armonizzata, incombe sull'Amministrazione finanziaria che contesti il relativo diritto l'onere di provare sia l'avvenuta traslazione del tributo (per fattispecie anteriori al 3 marzo 2007 - data di entrata in vigore della l. n. 13 del 2007 - anche tramite presunzioni aventi i requisiti di cui all'art. 2729 c.c.) sia l'esistenza di un effettivo arricchimento a vantaggio dell'operatore in conseguenza del rimborso, trattandosi di fatti impeditivi e non costitutivi.
Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 19618 del 01/10/2015