Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - determinazione della base imponibile - atti ed operazioni di società e di associazioni – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 16019 del 29/07/2015
Disciplina di cui all'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Atti presentati alla registrazione - Successive rettifiche - Conseguenze - Nuovi atti separatamente tassabili - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 16019 del 29/07/2015
In tema d'imposta di registro, l'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, secondo cui "l'imposta è applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione", prescrive di tener conto della natura e degli effetti del singolo atto da registrare, sicché le successive rettifiche, ove comportino una diversa destinazione di beni, vengono ad integrare e completare l'atto originario, mentre, sul piano negoziale, costituiscono nuovi atti, separatamente tassabili, in quanto modificativi degli effetti giuridici del primo atto, che conserva piena autonomia. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto non soggetta all'imposta di registro la rettifica notarile di una precedente compravendita, in cui erano stati indicati "per mero errore di scritturazione" due acquirenti in luogo di uno).
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 16019 del 29/07/2015