contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - notificazioni - a mezzo di ufficiale giudiziario Corte di Cassazione Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza
Sentenze delle commissioni tributarie - Notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario - Relata di notificazione - Apposizione sul frontespizio e non in calce all'atto - Conseguenze - Nullità della notificazione - Fondamento. Corte di Cassazione Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 6749 del 21/03/2007
In tema di notificazione, al fine della decorrenza del termine d'impugnazione, della sentenza delle commissioni tributarie, eseguita a norma dell'art. 137 cod. proc. civ. a mezzo dell'ufficiale giudiziario, l'art. 148 cod. proc. civ. dispone che la relazione di notificazione deve essere apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto. La previsione è a presidio dell'attività di notificazione degli atti, ossia della regolare consegna di copia integrale degli stessi, in osservanza del principio della loro consegna in conformità all'originale. La localizzazione in calce all'atto notificato svolge, infatti, la funzione garantistica di richiamare l'attenzione dell'Ufficiale giudiziario alla regolare esecuzione dell'operazione di consegna della copia conforme all'originale, dal momento che la attestazione di eseguita consegna della copia dell'atto, che fa fede fino a querela di falso, implica l'attestazione di conformità della copia all'originale. Qualora la relazione di notificazione sia, invece, sul frontespizio del documento, viene meno la garanzia della consegna dell'atto nella sua integralità e, pertanto, la notificazione deve dirsi nulla, ai sensi dell'art. 156, comma secondo, cod. proc. civ., in assenza dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo.
Corte di Cassazione Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 6749 del 21/03/2007