tributi (in generale) - accertamento tributario - avviso di accertamento - notifica – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 12010 del 22/05/2006
Notifica a mezzo del servizio postale - Mancata apposizione della relata di notifica sull'originale o sulla copia consegnata al destinatario - Inesistenza della notifica - Esclusione - Opponibilità da parte del destinatario - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 12010 del 22/05/2006
In tema di accertamento tributario, qualora la notifica sia effettuata a mezzo del servizio postale, la fase essenziale del procedimento è costituita dall'attività dell'agente postale, mentre quella dell'ufficiale giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notificazione) ha il solo scopo di fornire al richiedente la prova dell'avvenuta spedizione e l'indicazione dell'ufficio postale al quale è stato consegnato il plico: pertanto, qualora all'atto sia allegato l'avviso di ricevimento ritualmente compilato, la mancata apposizione sull'originale o sulla copia consegnata al destinatario della relazione prevista dall'art. 3 della legge 20 novembre 1982, n. 890 non comporta l'inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità, che non può essere fatta valere dal destinatario, trattandosi di un adempimento che non è previsto nel suo interesse.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 12010 del 22/05/2006