tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 15321 del 10/06/2008
Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Applicazione del trattamento agevolato - Natura rurale dell'immobile - Rilevanza ai fini dell'accatastamento e dell'attribuzione della rendita - Sussistenza - Contestazione dell'attribuzione della rendita nei confronti del Comune - Esclusione - Rilevanza dell'art. 9 d.l. 30.12.93 n. 567 (convertito in legge 26 febbraio 1994, n. 133) e successive modifiche ed integrazioni - Esclusione - Portata. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 15321 del 10/06/2008
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il requisito della "ruralità" del fabbricato, ai fini del trattamento agevolato, non esclude l'assoggettamento del medesimo all'imposta, ma produce effetti solo ai fini dell'accatastamento e dell'eventuale attribuzione della rendita, poiché l'iscrizione nel catasto dei fabbricati e l'attribuzione della rendita costituiscono presupposti (contestabili unicamente nei confronti dell'organo preposto alle relative operazioni e non nei confronti del comune) necessari e sufficienti ai fini dell'assoggettamento dell'immobile all'imposta stessa, senza che possano indurre a diversa conclusione l'art. 9 del d.l. 30 dicembre 1993, n. 567 (convertito in legge 26 febbraio 1994, n. 133) e le successive modifiche ed integrazioni di cui al d.P.R. 23 marzo 1998, n. 139 e al d.l. 1 ottobre 2007, n. 159 (convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222), che hanno influito sui criteri della classificazione catastale e dell'attribuzione della rendita, ma non hanno determinato la non assoggettabilità all'ICI del fabbricato qualificato come "rurale".
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 15321 del 10/06/2008