tributi (in generale) - contenzioso tributario (disciplina anteriore alla riforma tributaria del 1972) - commissioni tributarie - procedimento - in genere – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 9389 del 20/04/2007
Querela di falso - Presentazione - Giudizio - Pregiudizialità rispetto al giudizio davanti alle commissioni tributarie - Sospensione - Necessità - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 9389 del 20/04/2007
In tema di contenzioso tributario, il disposto dell'art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992, secondo il quale "il processo è sospeso quando è presentata querela di falso deve essere decisa in via pregiudiziale una questione o sullo stato o la capacità delle persone", impone di sospendere il giudizio dinanzi alle commissioni tributarie fino al passaggio in giudicato della decisione in ordine alla querela di falso presentata (o fino a quando non si sia altrimenti definito il relativo giudizio), trattandosi di accertamento pregiudiziale riservato ad altra giurisdizione, del quale il giudice tributario non può conoscere neppure "incidenter tantum" (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la commissione tributaria, non avendo ricevuto notizie - richieste con ordinanza dieci anni prima - in ordine alla definizione del procedimento sulla querela di falso avente ad oggetto la relata di notificazione di atti di accertamento, aveva ritenuto di poter prescindere dalla questione relativa alla validità della notifica di quegli atti, benché essa fosse pregiudiziale, in quanto, non essendo stati impugnati quegli avvisi di accertamento, dalla ritualità della loro notifica dipendeva l'ammissibilità dell'impugnazione delle conseguenti cartelle di pagamento, oggetto del presente giudizio).
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 9389 del 20/04/2007