Penalità contrattuali per ritardata consegna - Natura - Patto accessorio del contratto - Assenza di finalità sanzionatorie o punitive - Inerenza all'attività aziendale - Conseguenze - Deducibilità dal reddito d'impresa - Ammissibilità - Ragioni. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 19702 del 27/09/2011
In tema di imposte dei redditi, sono deducibili dal reddito d'impresa le penalità contrattuali per ritardata consegna alla clientela, stabilite in base all'art. 1382 cod. civ., in quanto, per la natura di patto accessorio del contratto, inidoneo ad interrompere il nesso sinallagmatico, non hanno finalità sanzionatorie o punitive ma, assolvendo la funzione di rafforzare il vincolo negoziale e predeterminare la misura del risarcimento in caso d'inadempimento, sono inerenti all'attività d'impresa.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 19702 del 27/09/2011