Atti impugnabili - Avviso di accertamento o di liquidazione - Nozione - Comunicazione della pretesa tributaria - Sufficienza - Impugnazione di bollettino di conto corrente - Possibilità - Fattispecie relativa all'imposta sulla pubblicità. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 25591 del 17/12/2010
In tema di contenzioso tributario, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita. Ne consegue che è impugnabile il bollettino di conto corrente, indicante l'importo da pagare, che costituisca l'unico atto di imposizione ricevuto dal contribuente. (Fattispecie relativa all'imposta sulla pubblicità)
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 25591 del 17/12/2010