tributi (in generale) - accertamento tributario - avviso di accertamento - notifica – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 1238 del 22/01/2014
Avviso di accertamento - Notifica - Nullità - Sanatoria - Tempestiva impugnazione dell'atto - Configurabilità - Impugnazione di un atto diverso - Esclusione - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 1238 del 22/01/2014
La nullità della notificazione dell'atto impositivo è sanata, a norma dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., per effetto del raggiungimento del suo scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione, ad opera di quest'ultimo, dell'atto invalidamente notificato, e non certo dalla impugnazione di un atto diverso che trovi nella definitività del primo solo il suo presupposto. (Così statuendo, la S.C., riformando, sul punto,la sentenza impugnata, ha escluso che la impugnazione della cartella esattoriale emessa per la riscossione dell'importo risultante da un avviso di accertamento fosse idonea a sanare la nullità della notifica di quest'ultimo atto).
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 1238 del 22/01/2014