tributi (in generale) - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - notificazioni - in genere – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 8717 del 10/0
A mezzo del servizio postale - Nel giudizio tributario - Perfezionamento - Consegna al destinatario - Prova - A mezzo dell'avviso di ricevimento - Necessità - Mancata produzione - Conseguenze - Inesistenza della notifica - Notifica del ricorso per cassazione a mezzo posta - Ammissibilità del ricorso - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 8717 del 10/04/2013
La notifica a mezzo servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 cod. proc. civ. e dalle disposizioni della legge 20 novembre 1982, n. 890, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna che la data di essa e l'identità e l'idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita. Ne consegue che, anche nel processo tributario, qualora tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta, non la mera nullità, ma la insussistenza della conoscibilità legale dell'atto cui tende la notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.), nonché l'inammissibilità del ricorso medesimo, non potendosi accertare l'effettiva e valida costituzione del contraddittorio, in caso di mancata costituzione in giudizio della controparte, anche se risulti provata la tempestività della proposizione dell'impugnazione.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 8717 del 10/04/2013