tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - notificazioni - in genere – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 1440 del 22/01/2013
Notifica ai sensi dell'art. 60, primo comma, lettera e), del d.P.R. n. 600 del 1973 - Legittimità - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 1440 del 22/01/2013
In tema di notificazione degli atti in materia tributaria, qualora risulti che il contribuente si sia trasferito in località sconosciuta, il messo notificatore, prima di procedere alla notifica ai sensi dell'art. 60, primo comma, lettera e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, deve effettuare ricerche nel comune dove è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune; la notificazione ai sensi della predetta disposizione può essere tuttavia ritenuta valida anche nell'ipotesi in cui risulti "a posteriori" che il trasferimento era intervenuto nell'ambito dello stesso comune, sempre che al momento della notificazione, nonostante le ricerche effettuate nell'ambito dello stesso comune dal messo notificatore (la cui sufficienza va valutata dal giudice di merito con apprezzamento sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo motivazionale), permanessero ignoti il nuovo indirizzo ed il relativo comune per circostanze non addebitabili né opponibili all'Amministrazione, ad esempio, per il decorso di un termine troppo breve tra il trasferimento e la notificazione e/o l'inottemperanza del contribuente agli oneri posti a suo carico dalla disciplina in materia di mutamenti anagrafici.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 1440 del 22/01/2013