Impugnazione di due distinti provvedimenti impositivi emessi nei confronti degli stessi soggetti - Litispendenza - Esclusione.
In tema di contenzioso tributario, deve escludersi che sussista litispendenza tra due procedimenti se in essi il "petitutm" immediato sia costituito da due distinti provvedimenti impositivi, sia pur rivolti nei confronti dei medesimi soggetti, per il medesimo presupposto di imposta e per il medesimo credito fiscale, poiché tale istituto presuppone identità di "petitum", che, nel processo tributario, non può non essere identificato in considerazione della natura impugnatoria dello stesso.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11046 del 28/06/2012